Il Tribunale di Napoli ha omologato una proposta di concordato preventivo che prevede la continuità "indiretta" dell'azienda, ovvero la sua cessione in esercizio a terzi mediante esperimento di procedura competitiva, nonché la dismissione di assets immobiliari non funzionali allo svolgimento dell’attività aziendale, di proprietà del titolare dell’impresa.
Viene, dunque, confermato un sempre più consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della qualificazione giuridica del concordato con continuità ex art. 186-bisL.F., piuttosto che liquidatorio, è necessario analizzare il fine della proposta, ovvero se essa è tesa, come nel caso di specie, a valorizzare la conservazione del patrimonio aziendale ed il suo valore, attraverso la prosecuzione gestionale, ancorché i flussi di cassa da essa discendenti non siano destinati alla copertura del fabbisogno finanziario concordatario.
Il Tribunale, nell'ambito del controllo della fattibilità giuridica, si è poi soffermato sull'esame delle classi in cui è stato suddiviso il ceto creditorio, analizzando, tralaltro, l’aspetto del diritto al voto di creditori contestati inseriti in apposita classe sancendo, tra l'altro, la correttezza della formazione dell’autonoma classe la legittimazione al voto ditali creditori in linea con l’orientamento della Suprema Corte, secondo cui la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura che il tribunale deve assolvere direttamente, ad una fondamentale esigenza di informazione dell'intero ceto creditorio: da un lato, infatti, tale omissione pregiudicherebbe gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell'accertamento definitivo dei propri diritti (ma che possono essere ammessi al voto, ex art. 176 l.fall., con previsione di specifico trattamento per l'ipotesi che le pretese siano confermate o modificate in sede giurisdizionale); dall'altro, essa altererebbe le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo pienamente informato circa il proprio voto (Cass. Sentenza 5689/2017)
Lo Studio Sica&Partners, in team con lo studio Cammarota-Galgano, ha assunto il ruolo di advisor finanziario, in partnership con l'Advisor legale, Prof. Avv. Nicola Rascio , Avv. Sabino Rascio e Avv. Marina Fiore, occupandosi in modo particolare, sia dell’assistenza per la redazione della domanda di concordato "con riserva" e dei successivi adempimenti informativi richiesti dal Tribunale, che della progettazione e costruzione del piano e della proposta concordataria, nonché della connessa attività di assistenza e rappresentanza anche in sede giudiziale, .Si riporta nella sezione down-load il decreto di omologa.